LA COMPILAZIONE DEGLI ISA 2024 NEL MODELLO REDDITI PER L’ANNO 2023

 

Con accesso al concordato preventivo biennale 2024-2025

 

Anche per il periodo d’imposta 2023 occorrerà allegare ai modelli dichiarativi gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale), strumento volto a definire il grado di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10, dove 10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità. Il punteggio ottenuto serve a dare accesso ai contribuenti, che risulteranno “affidabili”, a significativi benefici premiali, con l’esclusione o la riduzione dei termini per gli accertamenti.

 

Quest’anno gli ISA contengono anche la proposta di adesione al concordato preventivo biennale, ovvero il nuovo meccanismo che consentirà al contribuente di conoscere in anticipo i redditi da dichiarare ai fini Irpef/Ires e Irap e di definire gli importi per gli anni 2024 e 2025. Per i contribuenti forfetari il concordato preventivo biennale si applica in via del tutto sperimentale per la sola annualità d’imposta 2024. Il software per il calcolo del reddito proposto sarà reso disponibile dal 15 giugno p.v.

 

Concordato preventivo biennale

L’adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 avviene con la compilazione del nuovo quadro P, che sarà parte integrante del modello ISA 2024 (redditi 2023) per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale. Il modello si compone essenzialmente di quattro sezioni:

1) la prima riguarda le condizioni di accesso per le quali si deve assicurare l’assenza di debiti tributari o previdenziali, o la loro riduzione sotto i 5mila euro.

2) la seconda sezione richiede l’indicazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel 2023 nonché qualora dovuto del valore della produzione ai fini Irap. Si tratta però del reddito imponibile/valore della produzione, al netto di plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive/passive, nonché dei redditi di partecipazione in soggetti di cui all’art. 5 del Tuir;

3) la terza sezione, contiene il calcolo della proposta di concordato, il cui dato verrà elaborato dal software e non richiede alcuna compilazione a cura del contribuente;

4) la quarta e ultima sezione richiede invece di barrare la casella per formalizzare eventualmente l’accettazione della proposta di concordato preventivo per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

I contribuenti forfetari non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, dovranno invece compilare la nuova sezione VI del quadro LM (righi da LM60 a LM64) dedicata ai soggetti che desiderano aderire al concordato preventivo per l’anno di imposta 2024; per costoro, per espressa previsione normativa, il concordato preventivo biennale si applica in via del tutto sperimentale per la sola annualità d’imposta 2024.

 

Accesso ai benefici premiali

Dall’elaborazione del software emerge il livello di affidabilità, misurato in un punteggio che va da 1 a 10. I benefici sono stati riconosciuti a coloro che presentano un grado di affidabilità almeno pari a 8. Con il provvedimento n. 205127/2024 del 23.04.2024, l’Agenzia delle Entrate ha fissato - per il periodo d’imposta 2023 - i livelli di affidabilità fiscale raggiunti i quali si rendono applicabili i benefici premiali, che, come lo scorso anno, possono anche tenere conto della media semplice dei punteggi delle annualità 2022 e 2023. Questo significa che se il contribuente aveva ottenuto un ottimo risultato sul 2022, tale risultato potrebbe aiutarlo ad ottenere i benefici premiali in relazione all’annualità 2023.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa per il riconoscimento dei benefici premiali che evidenzia, per ciascuna tipologia, sia il risultato richiesto verificando il solo periodo d’imposta 2023, sia il risultato richiesto facendo riferimento alla media 2022-2023:

 

Perido 2023

Media 2022-2023

 

9

9

esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti del 2023 derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap per un importo non superiore a 50.000 euro annui e per la compensazione o il rimborso del credito Iva maturato nel 2024 o se infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2025 per un importo non superiore a 70.000 euro annui

9

9

esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative “di comodo”

9

9

esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo “redditometro”, art. 38 del D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato

8,5

9

esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici “analitico-induttivo”, art. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo del D.P.R. 600/1973 e art. 54, co. 2, secondo periodo del D.P.R. 633/1972

8

8,5

esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti del 2023 derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap per un importo non superiore a 20.000 euro annui e per la compensazione o il rimborso del credito Iva maturato nel 2024 o se infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2025 per un importo non superiore a 50.000 euro annui

8

- - -

anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, co. 1 del D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, co. 1 del D.P.R. 633/1972

* per l’Iva la decorrenza è dall’anno successivo, a causa dei diversi termini di presentazione del modello Iva, rispetto al modello Redditi/Irap.

 

Adeguamento e attività di controllo

Come negli studi di settore, anche per gli ISA è possibile "adeguarsi", indicando ulteriori componenti positivi, finalizzati al miglioramento del proprio profilo di affidabilità, al fine di accedere al regime premiale e raggiungere un grado di affidabilità almeno pari a 8.

Per individuare le posizioni a rischio di accertamento, sulla base del livello di affidabilità fiscale, orientarsi con questa tabella:

 

risultato

Conseguenze / benefici

Fino a 6

Posizione a rischio (possibile controllo analisi evasione con indagini finanziarie)

Superiore a 6

Inferiore a 8

Nessun beneficio; area di neutralità fiscale (normale controllo analisi evasione)

Almeno 8

 

Benefici:

· anticipazione di un anno termine di decadenza accertamento

Almeno 8

o 8,5

se media 2022-2023

Benefici:

· esonero visto di conformità compensazione crediti fino € 20mila

· esonero visto di conformità rimborso credito IVA fino € 50mila

Almeno 8,5

o 9

se media 2022-2023

 

Benefici precedenti, con in più:

· esclusione accertamenti su presunzioni semplici

 

 

Da 9 a 10

Tutti i benefici precedenti, oltre a:

· esonero visto di conformità compensazione crediti fino € 50mila

· esonero visto di conformità rimborso credito IVA fino € 70mila

· esclusione società non operative (di comodo)

· esclusione accertamento sintetico (redditometro)

 

Raccolta dei dati per i Clienti dello Studio

I Clienti dello Studio riceveranno a breve la scheda di richiesta informazioni, per raccogliere i dati “aziendali”, da inserire nel modello ISA. Lo Studio li completerà con i dati contabili ed eseguirà i calcoli sullaffidabilità fiscale, accedendo anche al cassetto fiscale del contribuente.

Dall’elaborazione dei dati degli ISA per il 2023, si potrà anche conoscere la proposta del Fisco sul concordato preventivo biennale 2024-2025 ed accettare o ignorare tale proposta. Dal 15 giugno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il software per eseguire i calcoli.

 

Dettaglio per la compilazione dei singoli quadri

Per agevolare la compilazione, si fornisce una breve illustrazione per singolo quadro.

¡ Frontespizio

Devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici, altre informazioni sulla tipologia del reddito; se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, si barra la relativa casella e si indicano i mesi di attività svolta nel corso del periodo d’imposta.

Il codice attività deve essere quello entrato in vigore dal 1° gennaio scorso, dalla nuova codifica a sei cifre delle attività economiche Ateco 2007.

¡ Imprese multiattività

Deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo della/e attività non rientrante/i, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Se la/le attività secondarie non superano il 30% (quindi dell’attività principale è almeno il 70%), il presente prospetto non deve essere compilato, ma ne è comunque consentita la compilazione.

¡ Personale addetto all’attività

I dati richiesti riguardano il numero delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, quello dei collaboratori dell’impresa familiare, quello dei soci o associati nell’impresa e infine il numero degli amministratori non soci.

Per il personale dipendente va indicato il numero delle giornate retribuite, desumibile dai modelli di denuncia telematica UniEmens; per il personale con contratto di fornitura temporaneo o di somministrazione di lavoro, le giornate si determinano dividendo per otto il numero complessivo delle ore ordinarie lavorate indicate nelle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici.

Le prestazioni di lavoro accessorio, remunerati a voucher, sono da riportare sia per le imprese che i lavoratori autonomi nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”). Viene precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.

Per i collaboratori, familiari e soci deve essere indicato sia il numero che la percentuale di lavoro prestato nell’attività. Quest’ultima informazione è utilizzata per misurare in maniera quantitativa il contributo in termini lavorativi di apporto nell’attività. Le circolari 32/E del 21/06/05 e 23/E/2006 hanno fornito una serie di chiarimenti circa l’indicazione dei collaboratori dell’impresa familiare, ove deve sussistere una correlazione tra quanto dichiarato ai fini delle imposte dirette. Tra gli amministratori non soci vanno indicati soltanto coloro che svolgono l’attività di amministratore e che non possono essere inseriti nei righi precedenti.

In alcuni ISA è presente il rigo A12 “Giornate di sospensione, C.I.G e simili del personale dipendente”.

¡ Unità locali utilizzate per l’attività

Per la compilazione di questo quadro, occorre indicare i dati relativi a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo di imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre.

¡ Elementi specifici dell’attività

I dati richiesti sono relativi alla modalità di svolgimento dell’attività e variano da un ISA all’altro, tanto da non poter essere stabilito un criterio unico di compilazione. Per quanto riguarda l’indicazione dei dati contabili, essi devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Per la compilazione deve essere richiesta la competenza specifica dell’imprenditore o del referente tecnico-operativo aziendale.

¡ Beni strumentali

Il quadro è destinato a raccogliere informazioni relative alla quantità dei beni e non al loro valore, che deve essere indicato nel quadro degli elementi contabili. Va tenuto presente che i beni strumentali da indicare sono quelli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre.

Per gli ISA revisionati il quadro è stato eliminato o semplificato.

¡ Dati per la revisione

In questo quadro vanno inserite le ulteriori informazioni utili per la successiva fase di aggiornamento dell’ISA; i dati sono i più vari e si riferiscono all’attività esercitata. Ad esempio per le attività di servizi viene richiesto l’ammontare dei costi sostenuti per la sicurezza, i costi sostenuti per la formazione e l’aggiornamento professionale, il numero di ore dedicate alla formazione e ammontare dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

¡ Elementi contabili

Nel quadro F per le imprese e H per le attività professionali sono stati uniformati i dati contabili richiesti nel modello Redditi, con l’inserimento di alcuni ulteriori righi.

E’ bene ricordare che i dati devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. Ad esempio per i costi afferenti le autovetture si dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del Tuir, mentre i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare i dati sulla base di quanto previsto dall’art. 66 del Tuir. Tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime fiscale adottato, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06 e F08) con anche l’adeguamento alle rimanenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino (F07 e F9). Anche i contribuenti che in periodi d’imposta precedenti si sono avvalsi di regimi fiscali speciali (es. forfettario o quello dei minimi), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta, al netto dell’Iva esposta in fattura.

Le imprese che sono passate da un regime di competenza ad uno di cassa, o viceversa, devono barrare una delle due caselle del rigo F29.

¡ Valore dei beni strumentali

Al fine della compilazione dei modelli, il valore dei beni strumentali si ottiene sommando:

-          il costo storico, comprensivo degli oneri accessori diretti, al lordo degli ammortamenti;

-          il valore dei beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro;

-          il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (leasing), al netto dell’Iva, da indicare anche nel campo 2 “di cui”; non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente al riscatto per l’acquisto;

-          il valore del bene, al momento di immissione, per i beni in comodato.

In caso di affitto o usufrutto di azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione di usufrutto, o in loro mancanza il valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto.

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso (/365 giorni). Non si deve mai tenere conto degli immobili; i beni utilizzati promiscuamente vanno conteggiati al 50%.

Va ricordato che la circolare 54/E del 13/06/01 ha consentito la possibilità di non considerare nel computo del valore quei beni inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento; ne deriva che per i beni strumentali inutilizzati è possibile non indicare il relativo valore, come ad esempio quelli per i quali non si è ancora iniziato a dedurre quote di ammortamento, ed anche i beni strumentali completamente ammortizzati.

¡ Note aggiuntive

Serve per annotare tutte le informazioni ritenute utili dal contribuente, comprese le cause di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità atteso o la criticità delle informazioni storiche fornite precaricate.

¡ Concordato preventivo biennale

Il nuovo quadro P è rivolto ai soggetti che intendono aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 e contiene i dati necessari per determinare il “reddito proposto” su ciascun periodo del biennio, oltre a esaminare, come negli anni precedenti, il livello di affidabilità fiscale per il periodo 2023. Per conoscere il calcolo della proposta si compilano i seguenti righi:

- al rigo P01, ai fine della verifica delle condizioni di accesso, il contribuente è tenuto ad attestare di non avere debiti tributari oppure di aver estinto, entro il 15/10/2024, quelli che tra essi sono d’importo pari o superiore a euro. 5.000 per tributi amministrati dall’Agenzia Entrate (compresi interessi e sanzioni) o per contributi previdenziali definitivamente accertati (sentenza irrevocabile/atti non impugnabili);

- il rigo P02 evidenzia l’assenza di cause di esclusione, cioè di una delle seguenti situazioni:

·         omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione al periodo d’imposta 2021 e/o 2022 (in presenza del relativo obbligo);

·         condanna per un reato di cui al D.Lgs n. 74/2000 (reati tributari), all’art. 2621 Cod. Civ. (false comunicazioni sociali) o agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 cod. pen. (riciclaggio e autoriciclaggio) commessi nei tre periodi d’imposta dal 2021 al 2023.

- il rigo P03 accoglie il codice corrispondente agli eventi straordinari che saranno con apposito D.M. del MEF.

- il rigo P04 accoglierà i risultati del reddito d’impresa 2023, con riferimento agli artt. 56 del Tuir per i redditi in contabilità ordinaria e art. 66 per le imprese minori in semplificata. Nella determinazione del reddito di impresa non vanno considerate le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e sopravvenienze passive. Per i redditi di lavoro si fa riferimento all’art. 54, co. 1 del Tuir al netto di plusvalenze e minusvalenze.

- nel rigo P05 il valore della produzione netta rilevante ai fini Irap per il periodo d’imposta 2023.

- i righi da P06 a P09 vengono sviluppati in seguito all’elaborazione degli ISA riportando:

·         il reddito proposto ai fini del concordato preventivo biennale per i periodi 2024 e 2025;

·         il valore della produzione proposto ai fini del concordato preventivo per i periodi 2024 e 2025.

Una volta conosciuta la proposta, il contribuente potrà decidere, alternativamente:

a)      di aderire alla proposta barrando e presentando il quadro P con espressa accettazione nel rigo P10;

b)      di non aderire alla proposta di concordato preventivo biennale presentando il solo ISA 2024 senza il quadro P.

Il software sulla base del quale sarà calcolato il reddito proposto verrà messo a punto entro il 15 giugno.

 

Rinvio per approfondimento

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13/05/2024

 

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